Volo cancellato. Chi rimborsa il biglietto?
La vacanza è giunta al termine. La spiaggia e quel mare così blu domani saranno già un ricordo lontano. Ci si avvia un po’ tristi in aeroporto per prendere il volo di ritorno verso casa e la vita di tutti i giorni. Solo tristi? No, anche abbastanza “imbufaliti”! Alla malinconia della fine delle vacanze si aggiunge anche la rabbia dovuta alla cancellazione del volo e a quelle ore (tante) da trascorrere parcheggiati nelle sale di attesa…
Il 16 aprile scorso l’Enac, Ente Nazionale Aviazione Civile, ha incontrato Eurofly, la compagnia aerea “rea”, causa guasti tecnici, della cancellazione nei giorni scorsi di diversi voli tra Maldive e Kenya. Cosa che ha provocato non pochi disagi per centinaia di passeggeri. Ma chi rimborsa i consumatori? La risposta dell’Adiconsum è chiara: la legge prevede che a risarcire i passeggeri siano gli stessi tour operator che hanno organizzato il viaggio, ma in caso di viaggio diretto è la compagnia aerea a dover rispondere.
Se un volo viene cancellato (o viene negato l’imbarco), la compagnia aerea è tenuta a fornire assistenza (bevande, pasti, alberghi, possibilità di telefonare o inviare fax) ai passeggeri che si vedono costretti a ore ed ore di attesa negli aeroporti, oltre a risarcire il danno. E il rimborso può avvenire sotto due forme: o si risarcisce l’importo del biglietto o va fornita un’alternativa di trasporto fino alla destinazione finale. L’entità del rimborso è in relazione alla lunghezza della tratta aerea. Fino a 250 euro per le tratte aeree non superiori a 1.500 chilometri, 400 euro per le tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri, 600 euro per le tratte superiori ai 3.500 chilometri al di fuori dell’Unione Europea.






